Affidamento familiare di minori e accoglienza di minori presso famiglie o singoli con il carattere della semi-residenzialità sia diurna che notturna
Accoglienza continuativa presso famiglie o singoli dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.
L'affidamento familiare dei minori consiste nell'accoglienza continuativa presso famiglie o singoli dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Assicura loro la risposta ai bisogni affettivi e materiali, ne assicura l'educazione e li aiuta a crescere, favorendo il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine ed il rientro in essa, se possibile.L'accoglienza di minori presso famiglie o singoli può avere carattere diurno o notturno, con orari e tempi flessibili, e si affianca alla famiglia di origine dove il minore continua a vivere.
Gli interventi sono predisposti dal Servizio Attività Sociali, in accordo e con il consenso dei genitori del minore che hanno chiesto un supporto o di chi ne esercita la tutela.
In assenza di consenso e quando la situazione del minore presenta gravi elementi di incuria, la misura può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni. In tal caso si può prescindere dalla domanda dei genitori.
Agli assistenti sociali di zona, presso le loro sedi ( Poli sociali) nei giorni e orari di recapito.
La quota di compartecipazione alla spesa è fissata annualmente dalle Determinazioni provinciali ed è calcolata sulla base delle entrate e delle spese del nucleo familiare dell’utente per il quale è attivato il servizio.
Dalla data di presentazione della domanda decorre il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.
Se l'intervento è richiesto dal nucleo familiare del minore ci si deve rivolgere all'assistente sociale di zona e compilare in ogni parte i moduli di domanda e di consenso dell'esercente la potestà predisposti dal Servizio Attività Sociali.
Si prescinde dalla presentazione della domanda e del consenso dell'esercente la potestà nel caso di interventi disposti con provvedimento della Magistratura.In ogni caso il Servizio Attività Sociali cercherà di avviare la collaborazione con la famiglia di origine.
- Legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”.
- “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14”, approvate ed aggiornate annualmente dalla Giunta provinciale.
- L. 4 maggio 1983 n. 184 (modificata con L. 28 marzo 2001 n. 149) “Diritto del minore ad una famiglia.
- Codice civile.



