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Affidamento familiare di minori e accoglienza di minori presso famiglie o singoli con il carattere della semi-residenzialità sia diurna che notturna

di Giovedì, 19 Maggio 2011
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Accoglienza continuativa presso famiglie o singoli dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

L'affidamento familiare dei minori consiste nell'accoglienza continuativa presso famiglie o singoli dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Assicura loro la risposta ai bisogni affettivi e materiali, ne assicura l'educazione e li aiuta a crescere, favorendo il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine ed il rientro in essa, se possibile.L'accoglienza di minori presso famiglie o singoli può avere carattere diurno o notturno, con orari e tempi flessibili, e si affianca alla famiglia di origine dove il minore continua a vivere.

Chi può richiedere

Gli interventi sono predisposti dal Servizio Attività Sociali, in accordo e con il consenso dei genitori del minore che hanno chiesto un supporto o di chi ne esercita la tutela.

In assenza di consenso e quando la situazione del minore presenta gravi elementi di incuria, la misura può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni. In tal caso si può prescindere dalla domanda dei genitori.

Quanto costa

La quota di compartecipazione alla spesa è fissata annualmente dalle Determinazioni provinciali ed è calcolata sulla base delle entrate e delle spese del nucleo familiare dell’utente per il quale è attivato il servizio.

Tempi di attesa

Dalla data di presentazione della domanda decorre il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo.

Come fare / Cosa fare

Se l'intervento è richiesto dal nucleo familiare del minore ci si deve rivolgere all'assistente sociale di zona e compilare in ogni parte i moduli di domanda e di consenso dell'esercente la potestà predisposti dal Servizio Attività Sociali.

Si prescinde dalla presentazione della domanda e del consenso dell'esercente la potestà nel caso di interventi disposti con provvedimento della Magistratura.In ogni caso il Servizio Attività Sociali cercherà di avviare la collaborazione con la famiglia di origine.

Riferimenti normativi
  • Legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”.
  • “Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14”, approvate ed aggiornate annualmente dalla Giunta provinciale.
  • L. 4 maggio 1983 n. 184 (modificata con L. 28 marzo 2001 n. 149) “Diritto del minore ad una famiglia.
  • Codice civile.

Classificazione dell'informazione

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