Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori
E’ l’anticipazione da parte del Servizio Attività Sociali del Comune di Trento delle somme destinate al mantenimento dei figli minori, non pagate dal genitore obbligato. Dopo l’erogazione, la Provincia Autonoma di Trento riscuote dal genitore obbligato al mantenimento le somme concesse in via anticipata e gli interessi legali maturati.
Condizioni per l’erogazione anticipata sono:
1. l’esistenza di un provvedimento del tribunale che stabilisce l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;
2. l’atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato nel termine di 10 giorni da parte del genitore inadempiente o la sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese di cui è titolare l’obbligato al mantenimento;
3. la minore età del figlio destinatario dell’assegno;
4. la dichiarazione della surroga rilasciata dal richiedente, con la quale viene trasferito alla Provincia autonoma di Trento il diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura pari alle somme anticipate al beneficiario.
Può presentare domanda di anticipazione dell’assegno di mantenimento il genitore, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario a condizione che:
- sia residente nel Comune di Trento;
- appartenga al nucleo familiare del minore;
- la sua condizione economica e patrimoniale, quella del minore destinatario e di eventuali altri figli minori siano nei limiti dei parametri ICEF stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento.
Servizio Attività Sociali – Via Alfieri, 6
Per la presentazione della domanda è necessario rivolgersi al suddetto Servizio, che verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere corredata dai documenti necessari di cui ai punti 1e 2 e attestazione dell’indicatore ICEF.
• Legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”, art. 28 bis;
• Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008 n. 4-III/Leg “Regolamento di esecuzione dell’art. 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori”;
• Deliberazione n. 1280 del 23 maggio 2008 “Anticipazione dell’assegno di mantenimento di cui all’art. 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 – Criteri e parametri per l’accertamento della condizione economica familiare (ICEF) e adempimenti a carico degli Enti gestori e s. m. e i.;
• Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”, articolo 35, comma 3, lettera f.



