Messa a disposizione in via temporanea di un alloggio
Il Comune di Trento - in casi straordinari di urgente necessità - può individuare soggetti cui mettere a disposizione, in via temporanea e per massimo tre anni non prorogabili, alloggi di edilizia abitativa pubblica prescindendo dall’inserimento nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica.
CHI PUO' RICHIEDERE
La domanda potrà essere presentata se il richiedente ed il suo nucleo familiare possiedono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea (se emigrati trentini iscrizione all’AIRE da almeno 3 anni);
- residenza anagrafica in un Comune della provincia di Trento da almeno 3 anni in via continuativa alla data di presentazione della domanda;
- residenza o effettiva stabile presenza, in vario modo provata, nel Comune di Trento da almeno 12 mesi al momento della presentazione della richiesta;
- possedere un indicatore ICEF non superiore a 0,23 ;
- non essere titolari, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato.
I cittadini extracomunitari possono presentare domanda se:
- sono titolari di permesso CE, oppure se:
- sono titolari di permesso di soggiorno ed esercitano una regolare attività di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o iscritti nelle liste dei Centri per l’impiego;
- sono residenti in un Comune della provincia di Trento da almeno 3 anni in via continuativa alla data di presentazione della domanda;
- residenza o effettiva stabile presenza, in vario modo provata, nel Comune di Trento da almeno 12 mesi al momento della presentazione della richiesta;
- possiedono un indicatore ICEF non superiore a 0,23 ;
- non sono titolari, con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato.
STATO DI STRAORDINARIA ED URGENTE NECESSITA’ ABITATIVA
La Giunta provinciale, con delibera n. 1005/2010, ha fissato le seguenti condizioni di particolare bisogno:
a) sgombero dell’alloggio occupato (dove è fissata la residenza del nucleo familiare) ordinato, per qualunque motivo, dalla competente autorità (per questo caso si prescinde dal termine dei 12 mesi di cui sopra);
b) provvedimento esecutivo di sfratto purché non causato da inadempienze contrattuali con rilascio dell’alloggio situato sul territorio provinciale, ordinato dalla competente autorità. Non costituisce titolo per la richiesta lo sfratto effettuato per qualsiasi motivo da ITEA SpA, o da Enti o Aziende pubbliche che gestiscono alloggi di edilizia abitativa pubblica;
c) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell’Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio;
d) situazioni alloggiative improprie che perdurino da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, anche sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute del nucleo familiare accertate dal sistema sanitario provinciale;
e) situazione di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente.
Servizio casa e residenze protette
Tel 0461 884494
Marca da bollo (importo corrente).
La valutazione verrà effettuata trimestralmente o anticipatamente in caso di gravi necessità, dalla Commissione per la valutazione del bisogno abitativo.
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Dopo aver verificato la condizione economico-patrimoniale del nucleo richiedente attraverso la compilazione della dichiarazione ICEF presso i soggetti accreditati l’interessato dovrà recarsi presso gli uffici del Servizio Casa e Residenze protette per la presentazione della richiesta.
DURATA CONTRATTO DI LOCAZIONE
Si rammenta che il contratto di locazione non potrà superare i 3 anni di durata e non potrà essere rinnovato per nessun motivo.
- Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 art. 5 c. 4;
- Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15/2005 art. 23 (approvato con deliberazione della G.P. n. 1586 di data 04 agosto 2006);
- Criteri per l’applicazione della l.p. 15/2005 e del suo regolamento d’esecuzione (approvato con deliberazione della G.C. n. 62/2008 e s.m.i);
- Delibera di Giunta provinciale n. 1005/2010.



