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Carta d’identità

di Giovedì, 19 Maggio 2011 - Ultima modifica: Lunedì, 07 Maggio 2012
scheda_informativa

Documento che attesta l’identità, rilasciato ai cittadini  italiani e stranieri residenti nel comune. 

E' un documento che attesta l'identità, rilasciato ai cittadini (italiani e stranieri) residenti o dimoranti nel comune, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

La durata della carta di identità è differenziata in base a tre fasce di età:

  •  3 anni, per i minori di 3 anni
  •  5 anni, nella fascia di età 3-18 anni
  •  10 anni, per i maggiorenni

con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

VEDI ANCHE: Carta d'identità elettronica (CIE)

Chi può richiedere

Tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nel comune.

Dove rivolgersi
Quanto costa

Euro 5,42 in caso di primo rilascio o rinnovo entro i 6 mesi dalla scadenza ed in caso di furto o deterioramento;
euro 10,58 in caso di duplicato a seguito di smarrimento.

Tempi di attesa

Il rilascio è immediato.

Come fare / Cosa fare

CITTADINI ITALIANI MAGGIORENNI
Presentarsi di persona con:

  • tre fotografie uguali, recenti (non anteriori a sei mesi), su sfondo chiaro e a capo scoperto:   vedi esempio ;
  • la vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento.

 Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l’espatrio deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (tali condizioni vengono riportate nelle note).

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA MAGGIORENNI
Presentarsi di persona con: 

  • tre foto uguali, recenti (non anteriori a sei mesi), su sfondo chiaro e a capo scoperto: vedi esempio ;
  • la vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento.

CITTADINI STRANIERI DI PAESI TERZI MAGGIORENNI
Presentarsi di persona con:

  • tre foto uguali, recenti (non anteriori a sei mesi), su sfondo chiaro e a capo scoperto:   vedi esempio ;
  • il permesso di soggiorno in corso di validità.
  • un documento di riconoscimento.

CITTADINI ITALIANI MINORENNI
Presentarsi di persona con:

  tre foto uguali, recenti (non anteriori a sei mesi), su fondo chiaro e a capo scoperto: vedi esempio

  • se il documento è richiesto valido per espatrio  i genitori, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere l'atto di assenso per l'espatrio; 

  oppure:  

  • la presenza di un genitore se il documento è richiesto non valido per espatrio .

  ATTENZIONE:  Secondo quanto disposto dal decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27/2012, "la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero".

E' opportuno inoltre munirsi di un estratto dell'atto di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera.

CITTADINI STRANIERI DELL'UNIONE EUROPEA O DI STATI TERZI MINORENNI
Presentarsi di persona con: 

  • tre foto uguali, recenti (non anteriori a sei mesi), su fondo chiaro e a capo scoperto: vedi esempio ;
  • la presenza di almeno un genitore per la richiesta;
  • permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari)
Note

RINNOVO CARTA DI IDENTITÀ - La carta d’identità può essere rinnovata a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza. Il Comune avviserà direttamente alla propria abitazione tutti i residenti dell’approssimarsi della scadenza del documento. Non è necessario richiedere una nuova carta d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione.
DIVIETO DI PLASTIFICAZIONE -  Si precisa che la carta di identità non può essere plastificata. Il modello di carta di identità, adottato con Decreto del Ministero dell'Interno del 27/01/1994, è dotato di caratteristiche anticontraffazione che, per non venire vanificate, rendono necessario evitare la plastificazione. E' pertanto consigliabile, anche in caso di usura del documento, non ricorrere alla plastificazione. Una semplice precauzione che può evitare spiacevoli equivoci e contrattempi (circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994).
OBBLIGO DI DENUNCIA - Si ricorda che, in caso di furto o smarrimento del documento ancora in corso di validità, oltre alla denuncia fatta alle competenti autorità di pubblica sicurezza, per ottenere un nuovo rilascio della carta di identità è necessario esibire un documento di riconoscimento.

ELENCO DELLE CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO:
D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649  (Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio):
Art. 1  – L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d’identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185.
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l’autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d’identità l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio ”.
Legge 21 novembre 1967, n° 1185 :
Art. 3  – Non possono ottenere il passaporto:
lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
lett. g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.

TIMBRO DI PROROGA -  A seguito della nuova durata di validità decennale della carta d'identità, viene apposto sul documento cartaceo il timbro di proroga, mentre, per la carta di identità elettronica, viene consegnato un documento attestante la nuova scadenza decennale. Tuttavia un significativo numero di Paesi esteri non riconosce come validi tali documenti prorogati. Pertanto il Ministero dell'Interno, con circolare di data 28 luglio 2010, ha chiarito che si può procedere alla sostituzione della carta di identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta di identità la cui validità decorrerà dalla data di rilascio. Operativamente, a richiesta del cittadino italiano che intende recarsi all'estero può essere rilasciato - senza richiedere il pagamento del doppio diritto - un nuovo documento di identità, previo ritiro di quello in possesso dell'interessato.
In questo caso il costo della carta di identità è il seguente:
- €  5,42  carta di identità cartacea (consegnando anche tre fototessere uguali e non anteriori a sei mesi);
- € 25,42  carta di identità elettronica (è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 0461/884329).

L'ELENCO DEGLI STATI NEI QUALI È  CONSENTITO RECARSI CON LA CARTA DI IDENTITÀ È DISPONIBILE NEL SITO INTERNET www.poliziadistato.it   (selezionare Per il cittadino - passaporto - documenti validi per l'attraversamento delle frontiere). 

Riferimenti normativi
  • D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con modifiche nella L. 133/2008
  • L. 21 novembre 1967 nr. 1185;
  • D.P.R. 6 agosto 1974 nr. 649;
  • R.D. 18 giugno 1931 nr. 773;
  • R.D. 6 maggio 1940 nr. 635;
  • D.P.R. 30 novembre 1965 nr. 1656;
  • Circolare Ministero dell'Interno n. 23 del 28 luglio 2010
  • D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella Legge 12 luglio 2011 n. 106
  • D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35
Descrizione Aggiuntiva

Le informazioni fornite sono volutamente ridotte al minimo, ulteriori chiarimenti ed approfondimenti possono essere richiesti telefonicamente agli uffici anagrafici.

Classificazione dell'informazione

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