Carta d'identità elettronica (CIE)
La C.I.E. è il nuovo documento personale di riconoscimento delle dimensioni di una carta di credito.
E' un documento che attesta l'identità, rilasciato ai cittadini (italiani e stranieri) residenti o dimoranti nel comune, indipendentemente dalla loro età anagrafica.
La durata della carta di identità è differenziata in base a tre fasce di età:
- 3 anni, per i minori di 3 anni
- 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni
- 10 anni, per i maggiorenni
con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo
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Per ragioni tecniche ed organizzative, la C.I.E. può essere richiesta solo dalle persone:
- con codice fiscale allineato fra Anagrafe del Comune ed Indice Nazionale delle Anagrafi (questa condizione viene verificata dal Comune al momento della richiesta di appuntamento);
Coloro che intendono richiedere la C.I.E. devono fissare un appuntamento telefonando allo 0461/884329 dal lunedì al venerdì.
Gli appuntamenti vengono fissati con il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
- Servizi demografici e decentramento - Ufficio anagrafe - elettorale
- Euro 25,42 in caso di primo rilascio ed in caso di furto o deterioramento;
- Euro 30,58 per duplicato in caso di rinnovo del documento prima dei sei mesi dalla sua scadenza a seguito di smarrimento.
L'operazione di raccolta dei dati ha una durata di circa 15 minuti. Il rilascio è immediato.
Per il rilascio
CITTADINI ITALIANI MAGGIORENNI
Presentarsi di persona con:
- la vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento
- non sono necessarie le fotografie in quanto la foto viene acquisita tramite apposita strumentazione presente presso l'Ufficio Anagrafe al momento della raccolta dei dati.
Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l’espatrio deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (tali condizioni vengono riportate nelle note).
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA MAGGIORENNI
Presentarsi di persona con:
- la vecchia carta d’identità o un altro documento di riconoscimento
- non sono necessarie le fotografie in quanto la foto viene acquisita tramite apposita strumentazione presente presso l'Ufficio Anagrafe al momento della raccolta dei dati.
CITTADINI STRANIERI DI PAESI TERZI MAGGIORENNI
Presentarsi di persona con:
- un documento di riconoscimento
- il permesso di soggiorno in corso di validità
- non sono necessarie le fotografie in quanto la foto viene acquisita tramite apposita strumentazione presente presso l'Ufficio Anagrafe al momento della raccolta dei dati.
CITTADINI ITALIANI MINORENNI
Presentarsi di persona con:
- se il documento è richiesto valido per espatrio i genitori, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere l'atto di assenso per l'espatrio
oppure:
- la presenza di un genitore se il documento è richiesto non valido per espatrio
non sono necessarie le fotografie in quanto la foto viene acquisita tramite apposita strumentazione presente presso l'Ufficio Anagrafe al momento della raccolta dei dati.
ATTENZIONE: per il minore di anni 14 , l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
CITTADINI STRANIERI DELL'UNIONE EUROPEA O DI STATI TERZI MINORENNI
Presentarsi di persona con:
- la presenza di almeno un genitore per la richiesta
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari)
- non sono necessarie le fotografie in quanto la foto viene acquisita tramite apposita strumentazione presente presso l'Ufficio Anagrafe al momento della raccolta dei dati.
RINNOVO CARTA DI IDENTITÀ - La carta d’identità può essere rinnovata a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza. Il Comune avviserà direttamente alla propria abitazione tutti i residenti dell’approssimarsi della scadenza del documento. Non è necessario richiedere una nuova carta d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione
OBBLIGO DI DENUNCIA - Si ricorda che, in caso di furto o smarrimento del documento ancora in corso di validità, oltre alla denuncia fatta alle competenti autorità di pubblica sicurezza, per ottenere un nuovo rilascio della carta di identità è necessario esibire un documento di riconoscimento.
ELENCO DELLE
CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO:
D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649
(Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio):
Art. 1
– L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d’identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185.
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l’autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d’identità l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio
”.
Legge 21 novembre 1967, n° 1185
:
Art. 3
– Non possono ottenere il passaporto:
lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
lett. g) coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.
PROROGA -
A seguito della nuova durata di validità decennale della carta d'identità, viene apposto sul documento cartaceo il timbro di proroga, mentre, per la carta di identità elettronica, viene consegnato un documento attestante la nuova scadenza decennale. Tuttavia un significativo numero di Paesi esteri non riconosce come validi tali documenti prorogati. Pertanto il Ministero dell'Interno, con circolare di data 28 luglio 2010, ha chiarito che si può procedere alla sostituzione della carta di identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta di identità la cui validità decorrerà dalla data di rilascio. Operativamente, a richiesta del cittadino italiano che intende recarsi all'estero può essere rilasciato - senza richiedere il pagamento del doppio diritto - un nuovo documento di identità, previo ritiro di quello in possesso dell'interessato.
In questo caso il costo della carta di identità è il seguente:
- € 5,42
carta di identità cartacea (consegnando anche tre fototessere uguali e non anteriori a sei mesi);
- € 25,42
carta di identità elettronica (è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 0461/884329).
L'ELENCO DEGLI STATI NEI QUALI È CONSENTITO RECARSI CON LA CARTA DI IDENTITÀ È DISPONIBILE NEL SITO INTERNET www.poliziadistato.it (selezionare Per il cittadino - passaporto - documenti validi per l'attraversamento delle frontiere).
- L. 15.5.1997 n. 127
- L. 16.6.1998 n. 191
- D.P.C.M. 22.10.1999 n. 437
- D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con modifiche nella L. 133/2008
- L. 21 novembre 1967 nr. 1185;
- D.P.R. 6 agosto 1974 nr. 649;
- R.D. 18 giugno 1931 nr. 773;
- R.D. 6 maggio 1940 nr. 635;
- D.P.R. 30 novembre 1965 nr. 1656;
- Circolare Ministero dell'Interno n. 23 del 28 luglio 2010
- D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella Legge 12 luglio 2011 n. 106
- D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35.



