L’I.C.I. va pagata in una rata unica dal 1° al 16 dicembre 2008. Nel bollettino si devono barrare le caselle acconto e saldo.
E’ comunque possibile effettuare il pagamento in due rate: la prima entro il 16 giugno, la seconda dal 1° al 16 dicembre oppure in una rata unica entro il 16 giugno.
Il termine di pagamento dell’imposta da parte degli eredi è differito al 16 giugno dell’anno successivo nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta verificatosi nel secondo semestre dell’anno di imposizione.