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Ultimo aggiornamento 24.10.2008

 ICI> Ultime informazioni 2008

Esenzione ICI 2008 per abitazione principale

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.07.2008  n. 126, è stata introdotta l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, nonché quelle ad essa assimilata dal Comune con regolamento (vedasi art. 6 Regolamento ICI).

Non sono tuttavia escluse (e quindi continuano a pagare l’ICI secondo le aliquote e la detrazione comunali previste):

Sono pertanto da considerarsi escluse dal pagamento dell’ICI, a decorrere dall’anno 2008:

  1. l’abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche;
  2. una sola delle unità immobiliari di pertinenza (categorie catastali C/2, C/6, C/7), anche se posseduta in quota, destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell’abitazione principale anche non appartenente allo stesso fabbricato purché non locata;
  3. l’abitazione principale di soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  4. le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) con residenza anagrafica nell’appartamento (anche se in comproprietà) e una sola pertinenza;
  5. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e una sola pertinenza, purché non locate;
  6. l’unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione, annullamento, scioglimento del matrimonio, purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e una sola pertinenza, a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario) non sia titolare di diritti reali su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune.

NOTA BENE:  rimangono invariate rispetto al 2007 le aliquote e la detrazione per gli altri immobili

Versamento 2008

Per effettuare il versamento tramite bollettino postale deve essere utilizzato un nuovo numero di conto e una nuova intestazione dell'Agente della riscossione:

EQUITALIA TAA-SÜDTIROL SPA TRENTO-TN-ICI
con il nuovo conto corrente n. 88783345.

Il versamento, come l’anno scorso, va effettuato in unica rata dal 1° al 16 dicembre 2008.

NOTA BENE: Chi ha già effettuato versamenti non dovuti a seguito del D.L. 27.5.2008 n. 93, potrà chiedere il rimborso.

Aree edificabili

Per le aree edificabili verificare l’aggiornamento dei valori, così come determinati dal Consiglio comunale ai soli fini della limitazione del potere di accertamento, anche a seguito dell’approvazione della Variante 2004 al P.R.G.