Ultimo aggiornamento 24.10.2008
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informazioni 2008
Esenzione ICI 2008 per abitazione principale
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito
con modificazioni dalla Legge 24.07.2008 n. 126, è stata introdotta
l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica, nonché quelle ad essa assimilata dal Comune con regolamento
(vedasi art. 6 Regolamento ICI).
Non sono tuttavia escluse (e quindi continuano
a pagare l’ICI secondo le aliquote e la detrazione comunali previste):
- le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1
(abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi eminenti);
- le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.
Sono pertanto da considerarsi escluse dal pagamento dell’ICI, a decorrere
dall’anno 2008:
- l’abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso,
abitazione delle persone fisiche;
- una sola delle unità immobiliari di pertinenza (categorie
catastali C/2, C/6, C/7), anche se posseduta in quota, destinata ed effettivamente
utilizzata a servizio dell’abitazione principale anche non appartenente
allo stesso fabbricato purché non locata;
- l’abitazione principale di soci assegnatari di cooperative edilizie
a proprietà indivisa, nonché gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado
in linea retta (genitori o figli) con residenza anagrafica nell’appartamento (anche
se in comproprietà) e una sola pertinenza;
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta
da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente e una sola pertinenza, purché non
locate;
- l’unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di sentenza
di separazione, annullamento, scioglimento del matrimonio, purché il
coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale e ciò sia
comprovato da residenza anagrafica e una sola pertinenza, a condizione che
il soggetto passivo (non assegnatario) non sia titolare di diritti reali
su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune.
NOTA BENE: rimangono invariate rispetto
al 2007 le aliquote e la detrazione per gli altri immobili
Versamento 2008
Per effettuare il versamento tramite bollettino postale deve essere utilizzato
un nuovo numero di conto e una nuova intestazione dell'Agente della
riscossione:
EQUITALIA TAA-SÜDTIROL SPA TRENTO-TN-ICI
con il nuovo conto corrente n. 88783345.
Il versamento, come l’anno scorso, va effettuato in unica rata dal 1° al
16 dicembre 2008.
NOTA BENE: Chi ha già effettuato versamenti non dovuti a seguito del
D.L. 27.5.2008 n. 93, potrà chiedere il rimborso.
Aree edificabili
Per le aree edificabili verificare l’aggiornamento dei valori,
così come determinati dal Consiglio comunale ai soli fini della limitazione
del potere di accertamento, anche a seguito dell’approvazione della Variante
2004 al P.R.G.