Nell’attuale società, definita anche “società della comunicazione”, i dati personali hanno un valore determinante.
Lo sviluppo di tecnologie, che consentono la conoscibilità, la conservazione e la comunicazione di dati in quantità e con velocità sempre maggiore, induce alla necessità di proteggere la sfera privata dell’individuo e il suo diritto alla riservatezza.
La necessità di tutelare la persona in modo da garantirgli il ruolo di “vero padrone” delle informazioni che lo riguardano deve però fare i conti con un contesto sociale, economico e politico in cui il cittadino vive e che esige di conoscere e trattare i suoi dati personali.
Qualsiasi forma di tutela deve quindi garantire costantemente nel tempo un delicatissimo equilibrio e bilanciamento di interessi e di esigenze provenienti dall’individuo e dalla società.
In tale ottica, il diritto alla privacy è definito come il diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza interferenze ed intromissioni indesiderate da parte di terzi.
Tutelare la privacy significa allora consentire all’individuo di decidere autonomamente l’ambito entro cui i suoi dati personali, che ne rivelano l’identità e la sfera intima, possono essere portati a conoscenza di terzi e di controllare i trattamenti di tali dati, nel rispetto peraltro delle esigenze della società in cui vive.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed in vigore dal 1 gennaio 2004, ha appunto per natura e finalità essenziale la salvaguardia dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità della persona, con particolare riguardo alla riservatezza, all’identità personale e al diritto ala protezione dei dati personali.
L’art. 1 del Codice prescrive appunto, quale principio generale, che “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Già con la legge n. 675/96, il legislatore italiano aveva attuato in Italia le parti più significative della Direttiva europea 95/46/CE.
Ancora precedentemente, nella convenzione di Strasburgo n. 108/1981, si era manifestata l’esigenza e l’urgenza di dare protezione alle persone in relazione all’elaborazione automatica dei propri dati personali.
Con la suddetta Direttiva si sono quindi individuati standard di protezione minimi, validi a livello europeo, di cui si è imposta la ricezione nelle legislazioni nazionali.
Con la legge n. 675/96 prima e ora con il Codice, il legislatore italiano non si è limitato a recepire le linee guida sovra-nazionali ma per taluni aspetti si è spinto oltre. Ad esempio, ha inteso applicare la disciplina di tutela dei dati personali, anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni oltre che alle persone fisiche.
Il nuovo Codice si compone di tre parti, che contengono rispettivamente:
Il Codice è completato inoltre da tre allegati, le cui disposizioni si devono quindi intendere come parte integrante dello stesso, contenenti: