Bonus Elettrico
Un aiuto sulla bolletta elettrica.

Si tratta di uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici, intestatari di un contratto di fornitura elettrica con potenza impegnata fino a 3 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, fino a 4) o fino a 4,5 kW (per un numero di familiari, con la stessa residenza, superiore a 4), e:
- appartententi ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 Euro;
- appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 Euro;
- presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita; in questo caso, non esistono limiti e soglie per l'accesso al beneficio.
Per presentare la domanda: Caf convenzionati, elencati nell'allegato.
Per saperne di più:
Per accedere al Bonus i cittadini dovranno recarsi presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati e compilare l'apposita modulistica (link alla modulistica).
In allegato i cittadini dovranno presentare i seguenti documenti:
- attestazione Isee in corso di validità, in caso di disagio economico;
- allegato Asl - certificato gravi condizioni di salute, in caso di disagio fisico;
- copia del documento di identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento di riconoscimento del delegato).
Al cittadino che avrà presentato la documentazione prevista, i Centri di assistenza fiscale rilasceranno l'Attestazione di Presentazione della Domanda di Agevolazione, confermando che i dati saranno trasmessi al proprio Ente di Distribuzione Energetica e che l'agevolazione sarà applicata direttamente in bolletta. Dopo la presentazione della domanda, sarà competenza del Comune attivare i controlli previsti dalla normativa.
Il cittadino potrà verificare lo stato di avanzamento della domanda collegandosi al sito http://www.bonusenergia.anci.it (e inserendo Id Utente e Password rilasciato dai Centri di assistenza fiscale nella stessa Attestazione).
Per ottenere il Bonus i cittadini non dovranno sostenere alcun costo.
Il Bonus elettrico è cumulabile con il Bonus gas.
QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO
Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.
Per visionare gli importi, cliccare qui.
Il bonus elettrico e quello riconosciuto ai soggetti in gravi condizioni di salute sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
CHE DURATA HA IL BONUS ELETTRICO
Il bonus è valido per 12 mesi quando legato al disagio economico. Entro la fine dell'undicesimo mese di validità sarà necessario inoltrare al Caf una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare eventuali variazioni della situazione familiare o dell'ISEE nel frattempo intervenute.
Nel caso di disagio fisico, invece, il bonus sarà attivo senza interruzione e senza necessità di domande annuali di rinnovo; ciò fino a quando sussista la necessità di utilizzare le apparecchiature elettriche salvavita.
CHE COS'E' L'ISEE
L'ISEE è l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare - immobiliare e della numerosità delle famiglie a carico. Per ottenere l'attestazione ISEE è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sulla base di un modulo fac-simile reperibile presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati o presso le sedi dell'INPS, inserendo le informazioni richieste sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio del nucleo stesso.
Elenco Caf convenzionati
File ELENCO CAF CON INDIRIZZI - aggiornato al 29.01.2019.pdf (31,08 kB)
Martedì, 14 Giugno 2011 - Ultima modifica: Venerdì, 27 Aprile 2018