Descrizione
Intonaco termico su edifici soggetti a “risanamento conservativo”
La realizzazione di intonaci termici è ammissibile anche con riguardo a edifici assoggettati a risanamento conservativo a condizione che vengano conservati o ripristinati i caratteri distintivi e peculiari dell’edificio che ne hanno determinato il vincolo stesso
La zonizzazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Trento, per alcune categorie di edifici, prescrive come massimo intervento ammesso il “risanamento conservativo”; ciò al fine di tutelare alcuni tipi di edifici considerati di pregio e che quindi, per il loro valore, siano meritevoli di essere conservati.
Nello specifico si tratta degli edifici classificati nelle seguenti Zone:
- Zona Ais “insediamenti storici”, sottozona A3 “Edifici con rilevanti caratteri tipologici, o che si configurano come “punti nodali” dei tessuti storici e consolidati della città e dei centri minori, contemporanei o comunque coerenti con i tessuti dei centri stessi”.
- Zona Acc “città consolidata”, sottozona Acc1b “Identificano edifici con rilevanti caratteri tipologici, o che si configurano come “punti nodali” dei tessuti consolidati della città”.
- Zona Acc “città consolidata”, sottozona Acc2a “Identificano edifici che presentano fronti con caratteristiche di interesse architettonico e/o documentario rilevanti da mantenere”.
- Zona Aie “Aree, edifici e complessi isolati di interesse culturale, storico, artistico e documentario” - solo per alcuni edifici, come indicato nell’Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Trento.
Ai sensi dell’art. 77 della L.P. 15/2015, sono interventi di risanamento conservativo “quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale”; si evidenzia quindi che la caratteristica distintiva di tale tipologia di intervento è il fine della “conservazione” dell’organismo preesistente e non la “trasformazione” dello stesso.
Come criterio generale quindi, negli interventi di risanamento conservativo, va garantito il ricorso a materiali e tecniche costruttive tradizionali. A titolo esemplificativo nel caso di rifacimenti di intonaci si dovrà fare ricorso a materiali tradizionali quali gli intonaci a base di calce o, nel caso siano rilevabili elementi originari in pietra, legno o metallo sulle cornici di porte o finestre, su sporti o parapetti, deve essere previsto il loro restauro ed eventuali integrazioni o sostituzioni andranno realizzate riproponendo modalità costruttive e materiali tradizionali e coerenti con i caratteri della preesistenza.
Il risanamento conservativo consiste quindi in un insieme sistematico di opere che rispettino gli elementi fondamentali dell’organismo edilizio e che abbiano quindi la finalità della conservazione formale e funzionale dello stesso. Non possono quindi qualificarsi come interventi di “risanamento conservativo” quelli che determinano una alterazione dell’originaria consistenza fisica di un immobile e/o che comportino un mutamento della sagoma dello stesso.
Va quindi posta l’attenzione non tanto sulla specifica tipologia di intervento ma sul risultato finale che si ottiene sull’edificio.
Nella predisposizione di un progetto complessivo di risanamento conservativo, deve essere prodotto un attento studio dei caratteri distintivi e peculiari dell’edificio valutando soluzioni, anche innovative, che possano tutelarne la peculiarità, tenendo presente i principi generali sopra esposti.
Si ritiene pertanto, in via generale, ammissibile la realizzazione di intonaci termici anche con riguardo a edifici assoggettati a risanamento conservativo ma solo a condizione che ne vengano conservati o ripristinati i caratteri distintivi e peculiari dell’edificio che ne hanno determinato il vincolo stesso.
I progetti presentati dovranno pertanto avere un adeguato livello di dettaglio sia dello stato di fatto che di progetto e dovranno essere completi dei necessari particolari costruttivi, da proporre in scala adeguata, al fine di dimostrare il rispetto del criterio generale sopra esposto di conservazione e ripristino dei caratteri distintivi dell’edificio; la Relazione tecnica dovrà inoltre contenere una attenta analisi storica e materica dell’edificio.
Cappotto termico esterno su edifici soggetti a “risanamento conservativo”
L’intervento di realizzazione di cappotto termico esterno non è compatibile con la categoria di intervento del “risanamento conservativo”.
La zonizzazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Trento, per alcune categorie di edifici, prescrive come massimo intervento ammesso il “risanamento conservativo”; ciò al fine di tutelare alcuni tipi di edifici considerati di pregio e che quindi, per il loro valore, siano meritevoli di essere conservati.
Nello specifico si tratta degli edifici classificati nelle seguenti Zone:
- Zona Ais “insediamenti storici”, sottozona A3 “Edifici con rilevanti caratteri tipologici, o che si configurano come “punti nodali” dei tessuti storici e consolidati della città e dei centri minori, contemporanei o comunque coerenti con i tessuti dei centri stessi”.
- Zona Acc “città consolidata”, sottozona Acc1b “Identificano edifici con rilevanti caratteri tipologici, o che si configurano come “punti nodali” dei tessuti consolidati della città”.
- Zona Acc “città consolidata”, sottozona Acc2a “Identificano edifici che presentano fronti con caratteristiche di interesse architettonico e/o documentario rilevanti da mantenere”.
- Zona Aie “Aree, edifici e complessi isolati di interesse culturale, storico, artistico e documentario” - solo per alcuni edifici, come indicato nell’Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Trento.
Sono interventi di risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 77 della legge provinciale n. 15/2015, “quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale”.
Come precisato dall’art. 105, comma 5, lett.a) del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n.8-61/leg., continua a trovare applicazione la delibera della Giunta provinciale 30 dicembre 1992 n. 20116 riguardante l’approvazione degli indirizzi e dei criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici; tale deliberazione, nella parte quinta, elenca le diverse categorie di intervento specificando gli interventi ammessi nelle stesse. Nello specifico, con riferimento alla categoria del “risanamento conservativo” la realizzazione del cappotto termico esterno non è annoverata tra gli interventi ammessi. I predetti criteri, seppur dettati in particolare per gli edifici che sorgono nei centri storici, forniscono un base per dettagliare e riempire di significato concreto la definizione, inevitabilmente generale, data per le varie categorie di intervento; definizione che può trovare spunto applicativo nella deliberazione richiamata nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (D.p.p. 19 maggio 2017 n.8-61/leg.).
Ne consegue che, stante il richiamo operato e stante l’assenza di disposizioni specifiche inserite nello strumento di pianificazione locale per gli interventi al di fuori del centro storico ascrivibili alla categoria di intervento del risanamento conservativo, si fa riferimento alla D.G.P. 30 dicembre 1992 n.20116 sopra richiamata.
Tutto quanto sopra premesso e rilevato che l’obiettivo del “risanamento conservativo” è la conservazione dell’impianto tipologico, strutturale e, nei limiti dell’intervento, materiale dell’edificio, l’intervento di realizzazione di cappotto termico esterno non risulta essere compatibile con la categoria di intervento del “risanamento conservativo”.