Il Comune di Trento interviene economicamente per le persone inserite in Rsa che non risultino in grado di provvedere alla copertura integrale della retta, applicata dalla Rsa, sulla base della loro capacità contributiva, così come definita da appositi criteri.
Per la definizione della capacità contributiva dell’ospite sono considerate tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dei risparmi inferiori o uguali ad Euro 2.500,00 adoperabili per far fronte a spese di carattere straordinario od eccezionale che vanno al di là delle strette esigenze personali.
Sono inoltre considerati, ai fini della medesima capacità contributiva dell’ospite:
- donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell’ospite donante
- genitori naturali o adottivi, coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e discendenti prossimi anche naturali (nipoti di nonno/a) che siano orfani di entrambi i genitori
- generi e nuore, se non divorziati, separati legalmente o nelle circostanze di cui all’art. 434 del codice civile.
Il costo del servizio è quantificato nella retta alberghiera giornaliera, definita annualmente da ogni struttura.