Costituire una convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Come costituire o cancellare una convivenza di fatto.

A chi è rivolto

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata da due persone:

  • maggiorenni
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile
  • residenti nel Comune di Trento
  • iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Trento

Descrizione

La costituzione di una convivenza di fatto permette a due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da un'unione civile, di ottenere i seguenti benefici:

  • stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
  • diritti inerenti alla casa di abitazione
  • diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale
  • diritti del convivente nell’attività di impresa
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Affinché sia legalmente riconosciuta, la convivenza di fatto deve essere dichiarata all’Ufficiale d’anagrafe, che potrà rilasciare la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato che ne attestano la conformità.

Questo contratto di convivenza che disciplina i rapporti patrimoniali deve essere trasmesso dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dalla stipula per l'iscrizione all'anagrafe.

Il contratto può contenere:

  • l’indicazione della residenza
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi saranno considerati come non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (presenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale)
  • se una delle parti è minorenne
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa. Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  • recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente. Se l'abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha autenticato il contratto di convivenza;
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto al Comune di residenza.

Come fare

Costituzione della convivenza di fatto

Per richiedere la costituzione di una convivenza di fatto è necessario compilare il modulo "Costituzione convivenza di fatto". La domanda può essere presentata:

  • di persona e previo appuntamento l'ufficio comunale competente;
  • tramite posta raccomandata;
  • inviando un'email o una Pec.

Cancellazione della convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d'ufficio in caso di matrimonio o unione civile o cambio residenza di uno dei conviventi
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

La richiesta può essere presentata da una o entrambe le parti interessate. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte, il Comune provvederà a inviare all'altro componente la relativa informazione.

La richiesta di cancellazione si effettua con le stesse modalità della costituzione, ma mediante il modulo "Dichiarazione per la cessazione convivenza di fatto".

I richiedenti di nazionalità straniera il cui stato civile non risulti agli atti dell'ufficio Anagrafe dovranno consegnare, unitamente alla dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, un certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine che ne certifichi lo stato libero. La certificazione dovrà essere tradotta e in regola con le disposizioni in materia di legalizzazioni e/o apostille.

Cosa serve

Per costituire o cancellare una convivenza di fatto è necessario inviare:

  • modulo di costituzione/cessazione della convivenza di fatto
  • copie dei documenti d'identità in corso di validità dei dichiaranti
  • (se cittadino straniero) certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine che certifichi lo stato libero.

Costituzione convivenza di fatto

Modulo per richiedere la costituzione della convivenza di fatto

Cessazione convivenza di fatto

Modulo per richiedere la cessazione di convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (Legge 20 maggio 2016, n. 76).

Cosa si ottiene

Costituzione o cancellazione di una convivenza di fatto.

A seguito della dichiarazione, l'ufficio comunale provvederà, tramite il Corpo di polizia locale, ad effettuare gli accertamenti per verificare la sussistenza del requisito della coabitazione.

In caso di accertamenti negativi, l'ufficio provvederà ad inviare all'interessato la comunicazione di preavviso di rigetto e il richiedente avrà 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Tempi e scadenze

Entro 2 giorni lavorativi dalla data della dichiarazione.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.

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