Chi ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e di anagrafe.
La variazione al nome non può riguardare l’introduzione di un nome diverso a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall’atto di nascita.
L’interessato può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo.
Tale procedura è ammissibile una sola volta.
Se successivamente si volesse ripristinare la sequenza originale dei nomi, sarà necessario attivare la procedura del decreto prefettizio per il cambio di nome.