Imis - versamento dell'imposta

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Quando e come versare correttamente l'Imposta immobiliare semplice (Imis)

A chi è rivolto

L’imposta è dovuta:

  • dal proprietario o dal titolare del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi di fabbricati e aree fabbricabili;
  • in caso di leasing, dal locatario. Il titolare del contratto di leasing è tenuto a comunicare all'Ufficio Imposte la data della stipula del contratto e la durata dello stesso mediante la presentazione del modello ministeriale per la dichiarazione relativa all'Imposta municipale propria (Imu).
Trento

Descrizione

L'Imis deve essere versata in due rate:

  • la prima rata di acconto è dovuta entro il 16 giugno dell’anno di riferimento;
  • la seconda rata di saldo è dovuta entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
I versamenti che scadono il sabato o in giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per il periodo d'imposta 2025 il pagamento è in due rate: la rata d’acconto in scadenza il 16 giugno 2025 e la rata del saldo da versare entro il 16 dicembre 2025.

Per gli anni di imposta 2020, 2021, 2023, l'imposta era dovuta al Comune di Trento in unica soluzione da versare entro il 16 dicembre.

Come fare

L’imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario, uffici postali o tramite home banking. L’importo totale da versare va arrotondato all’euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, mentre va arrotondato all’euro superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3990 per Imis abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze
  • 3991 per Imis altri fabbricati abitativi
  • 3992 per Imis altri fabbricati
  • 3993 per Imis aree edificabili
  • 3996 per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso

Il codice ente del Comune di Trento da riportare nel modello F24 è L378.

Non è dovuto il versamento dell'Imis se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto + saldo) è inferiore a 15 Euro.

Come ottenere l'informativa Imis con il modello di pagamento precompilato

L'Imis è un’imposta calcolata in autoliquidazione: il contribuente, l’unico a conoscenza della situazione di fatto dei suoi immobili, deve calcolare e versare autonomamente l’imposta.

Per semplificare il versamento dell’imposta, il Comune invia ai contribuenti, in prossimità della scadenza, il modello di pagamento precompilato (modello F24) relativo al dovuto Imis per il corrente anno di imposta, con l'elenco degli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell’importo dovuto.
È comunque onere del cittadino verificare la corrispondenza tra i dati immobiliari inviati e la situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcolare l’imposta. Il mancato ricevimento del modello precompilato non libera il cittadino dal pagamento.

Se sei una persona fisica, accedendo tramite il proprio SPID all'area personale del sito, è possibile scaricare il proprio modello di pagamento precompilato nella sezione "Comunicazioni".

Cosa serve

Modello di pagamento unificato (F24).

Tempi e scadenze

L'IMIS è versata in autoliquidazione dal contribuente in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta.

Accedi al servizio

Sede di Risorse finanziarie e patrimoniali

Dal piano terra al secondo piano di Palazzo Thun

Via R. Belenzani 19 - 38122 Trento

Orari al pubblico:

L'ufficio Patrimonio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00.

L’ufficio Canoni e tariffe (previo appuntamento) e l’ufficio Imposte sono aperti al pubblico nei seguenti orari:

Lun
8:30 - 12:00
Mar
8:30 - 12:00
Mer
8:30 - 12:00
Gio
8:30 - 16:00
Ven
8:30 - 12:00
Valido dal 05/06/2025

Esterna di Palazzo Thun

Casi particolari

Immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa

Per gli immobili compresi nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Immobili compresi nella dichiarazione di successione

Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione, i termini di versamento da parte degli eredi sono posticipati di dodici mesi, sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto, sia per i versamenti dovuti dagli eredi.

Pagamento per i residenti all'Estero

Solo ed esclusivamente coloro che non risiedono nel territorio dello Stato e che non hanno un c/c italiano possono richiedere informazioni rivolgendosi all'Ufficio Imposte.

Ulteriori informazioni

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