Immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa
Per gli immobili compresi nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Immobili compresi nella dichiarazione di successione
Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione, i termini di versamento da parte degli eredi sono posticipati di dodici mesi, sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto, sia per i versamenti dovuti dagli eredi.
Pagamento per i residenti all'Estero
Solo ed esclusivamente coloro che non risiedono nel territorio dello Stato e che non hanno un c/c italiano possono richiedere informazioni rivolgendosi all'Ufficio Imposte.