Ravvedimento operoso Imis

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Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

A chi è rivolto

Soggetti tenuti al pagamento dell'Imis

Trento

Descrizione

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Come fare

Per regolarizzare il versamento occorre previamente calcolare l'imposta dovuta, gli interessi legali e le sanzioni ridotte:

  • per quel che riguarda l'imposta è necessario calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa
  • per quel che riguarda le sanzioni, se la violazione consiste nell'omesso o tardivo versamento di imposta, la sanzione su cui applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento varia in ragione della data del versamento a sanatoria
  • per quel che riguarda gli interessi legali, essi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza in cui l'imposta doveva essere versata alla data del versamento a sanatoria.

Sanzioni

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a:

  • a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
  • a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali, in base all’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, si considerano sempre “omesse”. In tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a:

  • a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000), non preceduto dalla constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 218 del 1997)
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (prevista dall’articolo 5-quater del decreto legislativo n. 218 del 1997) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto (di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici
  • a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000), relativo ad una violazione constatata mediante processo verbale (ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 218 del 1997)
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali, in base all’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, si considerano sempre “omesse”. In tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa.

Se la violazione consiste nell’omesso o tardivo versamento di imposte, la sanzione su cui applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento è quella indicata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 vigente pro tempore.

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la misura di tale sanzione è pari al:

  • 30% dell’imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza
  • 15% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni
  • 1% per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%). Se, invece, la regolarizzazione avviene dopo soli due giorni dalla scadenza, la sanzione da versare sarà pari allo 0,2% (1/10 del 2%).

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 la misura della sanzione, indicata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 vigente pro tempore, è pari al:

  • 25% dell’imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza
  • 12,5% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni
  • 0,83% per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,25% dell’imposta dovuta (1/10 di 12,5%). Se, invece, la regolarizzazione avviene dopo soli due giorni dalla scadenza, la sanzione da versare sarà pari allo 0,17% (1/10 del 1,66%)

Interessi legali

Gli interessi legali vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza in cui l’imposta doveva essere versata alla data del versamento a sanatoria. Il tasso degli interessi legali è il seguente:

  • + 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
  • + 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
  • + 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020
  • + 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
  • + 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022
  • + 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023
  • + 2,50% annuo dal 01/01/2024 al 31/12/2024
  • + 2% annuo dal 01/01/2025 al 31/12/2025
  • 1,6% annuo dal 01/01/2026
Predisposizione Modello F24

Dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi legali, occorre compilare il Modello F24, riportando il codice ente del comune di Trento L378, barrando la casella "Ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi utilizzando i seguenti codici:

  • 3990 per Imis abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze
  • 3991 per Imis altri fabbricati abitativi
  • 3992 per Imis altri fabbricati
  • 3993 per Imis aree edificabili
  • 3996 per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso

Si precisa che qualora la regolarizzazione riguardi più annualità d’imposta, dovranno essere compilati sul modello F24 tanti righi quante sono le annualità e/o le rate cui si riferisce il versamento, indicando l’ammontare di imposta e le sanzioni+interessi dovuti per quella specifica annualità o per quella specifica rata (acconto o saldo).
Non è corretto, quindi, compilare un unico rigo nel quale viene riportata l’intera somma arretrata da versare.

Cosa serve

Il ravvedimento si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario, uffici postali o tramite home banking. L’importo totale da versare va arrotondato all’euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi, mentre va arrotondato all’euro superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.

Tempi e scadenze

Il ravvedimento operoso è una procedura volontaria che permette di regolarizzare la propria posizione fiscale prima che il Comune avvii controlli formali.
Puoi usare il ravvedimento operoso solo se:
- non hai ricevuto comunicazioni ufficiali su verifiche, controlli o ispezioni in corso;
- non ti è stato notificato alcun avviso di accertamento.
Se hai già ricevuto un avviso o una comunicazione formale, non puoi più accedere al ravvedimento.
Questa procedura consente di ridurre le sanzioni previste dalla legge, ma è valida solo per chi si attiva in autonomia prima di eventuali controlli.

Ulteriori informazioni

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