Richiedi esenzioni/agevolazioni Imis

  • Servizio attivo

Per alcune tipologie di fabbricati sono previste esenzioni/agevolazioni dell'Imis.

A chi è rivolto

I proprietari o i titolari del diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, di fabbricati e relative pertinenze per cui sono previste esenzioni/agevolazioni Imis. 

Trento

Descrizione

Per l'anno di imposta 2025, nel Comune di Trento sono previste le seguenti esenzioni/agevolazioni:

Abitazione principale e fattispecie assimilate

È abitazione principale il fabbricato nel quale il contribuente titolare del diritto reale risiede anagraficamente e dimora abitualmente e le relative pertinenze (massimo due in categoria catastale C2, C6, C7). Si ricorda che è necessaria l'attivazione della propria utenza Tariffa Rifiuti (Tari) sia per l'abitazione che per le relative pertinenze, a dimostrazione dell'utilizzo dei fabbricati. L'abitazione principale e le fattispecie ad essa assimilate sono esenti, tranne per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 per i quali si applica l'aliquota del 0,35% con la detrazione di 390,14 Euro.

Sono assimilate per legge ad abitazione principale:

  • le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze
  • la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per richiedere l'applicazione di questa fattispecie è necessario presentare al Comune il modulo Imis per dichiarazione coniuge assegnatario
  • il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica
  • il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia
  • per disposizione regolamentare, l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.
Abitazione principale per coniugi residenti e dimoranti in distinti fabbricati

La definizione di abitazione principale per i coniugi in costanza di matrimonio con posizioni anagrafiche in distinti nuclei familiari risulta novellata dopo l'intervento della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2022. La sentenza n. 209/2022, emessa con riferimento all'Imu (imposta municipale unica) imposta immobiliare vigente a livello nazionale, è stata recepita anche dal Legislatore provinciale prevedendo che l'applicazione dell'Imis (imposta immobiliare semplice) debba avvenire scindendo la posizione tributaria del soggetto passivo da quella dei restanti componenti del nucleo familiare. I coniugi, titolari di diritti reali di due distinti fabbricati, in ciascuno dei quali sono residenti e dimoranti, possono applicare la fattispecie dell'abitazione principale, dimostrando ciascuno il requisito della residenza e della dimora abituale.

La nuova formulazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione (modulo per la comunicazione di abitazione principale ai fini Imis) da parte del coniuge che pone la residenza anagrafica in un fabbricato diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza coniugale, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. La dichiarazione non deve essere presentata ogni anno, mentre deve essere comunicata qualsiasi variazione.

Fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n. 431.

Per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n. 431, con contratti stipulati e registrati dopo il primo gennaio 2023, è stata deliberata l'aliquota agevolata dello 0,35% per l'anno di imposta 2025. Per beneficiare dell'agevolazione, il proprietario deve presentare il modulo "Comunicazione Imis - Affitto canone concordato" in cui dichiara gli elementi necessari per individuare il fabbricato e le pertinenze affittate (massimo due per fabbricato abitativo), allegando il contratto, l'attestazione di rispondenza rilasciata da una delle organizzazioni abilitate ad attestare che il canone rientra nei parametri del Patto Territoriale e la registrazione all'Agenzia delle Entrate. Il modulo deve essere presentato entro l'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione. NB: In caso di locazione delle singole stanze, deve essere presentato un modello 1484 per ogni contratto. Per concedere l'agevolazione, l'abitazione deve essere locata nel suo complesso con contratti a canone concordato stipulati comunque dopo il 01.01.2023.

Fabbricato abitativo concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il secondo grado che lo utilizzano come abitazione principale

Per i fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti entro il secondo grado in linea retta (figli-genitori e nonni-nipoti) è stata deliberata l'aliquota agevolata dello 0,59% per l'anno di imposta 2025 . 

L’agevolazione è applicabile per massimo una unità immobiliare (esclusi i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9) e le relative pertinenze (massimo due in categoria C/2, C/6, C/7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino per abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Per beneficiare dell'agevolazione, il proprietario deve presentare, entro l'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione, il modulo figli - genitori o nonni - nipoti allegando copia di un documento d’identità valido. Il modulo non deve essere presentata ogni anno, mentre deve essere comunicata qualsiasi variazione.

Immobili storici e inagibili/inabitabili

Per gli immobili storici con tutela diretta tavolarmente iscritta e per i fabbricati riconosciuti come inagibili o inabitabili, le cui condizioni di vetustà risultino dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare nei termini di legge, la normativa prevede la riduzione del 50% della base imponibile Imis, senza possibilità di cumulo tra le due fattispecie.

Come fare

Le fattispecie di esenzione o agevolazione sono applicate subordinatamente alla presentazione da parte del contribuente di specifica comunicazione/modulistica relativa ad elementi oggettivi o soggettivi comunque non conosciuti né conoscibili dal comune e si applicano dall'anno di presentazione della stessa e finché sussistano le condizioni soggettive od oggettive che ne costituiscono il presupposto.

Cosa serve

È necessario compilare e inviare all'Ufficio Imposte la modulistica appositamente predisposta e indicata per ogni fattispecie di esenzione/agevolazione.

Imis - comunicazione affitto canone concordato

Modulo per richiedere l'agevolazione Imis per immobili affittati a canone concordato

Imis - comunicazione abitazione principale coniuge

Modulo per comunicare l'abitazione principale dei coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi

Imis - comunicazione uso gratuito genitori/figli

Modulo per richiedere l'agevolazione Imis per l'immobile concesso in uso gratuito a genitori/figli

Imis - comunicazione uso gratuito nonni/nipoti

Modulo per richiedere l'agevolazione Imis per l'immobile concesso in uso gratuito a nonni/nipoti

Imis - dichiarazione coniuge assegnatario

Modulo per comunicare l'assegnazione del fabbricato abitativo al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Cosa si ottiene

Aggiornamento della posizione Imis del contribuente

A seguito della comunicazione all'Ufficio Imposte degli elementi, fatti o dati rilevanti per l'applicazione dell'esenzione/agevolazione dell'Imis, viene aggiornata la posizione Imis del contribuente.

Tempi e scadenze

I moduli per richiedere l'esenzione/agevolazione dell'Imis devono essere presentati entro l'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione.
Come regola generale, le dichiarazioni valgono anche per gli anni successivi a quello di presentazione, con l’obbligo da parte del contribuente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di utilizzo e di occupazione degli immobili.

Costi

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