A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a coloro che intendono occupare spazi ed aree pubbliche o destinate all’uso pubblico oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
Come richiedere la concessione di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune
Il servizio si rivolge a coloro che intendono occupare spazi ed aree pubbliche o destinate all’uso pubblico oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
La concessione di occupazione permanente di suolo pubblico è il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza qualsiasi occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti.
Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde e relativi spazi soprastanti e sottostanti di carattere stabile, la cui durata non sia inferiore all’anno e comunque non superiore a ventinove anni.
La concessione è rilasciata su domanda dell’interessato.
Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse ovvero esigenze private improcrastinabili che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione, l'Amministrazione può modificare, con atto motivato, il provvedimento di concessione.
Anche il concessionario, in caso di esigenze private, può fare richiesta di modifica dell'occupazione regolarmente concessa.
È consentita la cessazione anticipata della concessione, anche ad occupazione già iniziata, sempre che l’area sia stata liberata da eventuali manufatti. La cessazione anticipata non dà luogo alla restituzione del canone unico patrimoniale versato (se dovuto), ma all'esonero dal pagamento dell'importo dovuto per l'anno successivo, purché venga comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
È consentita anche la cessazione anticipata del rapporto concessorio da parte del titolare ed il contestuale trasferimento ad un altro intestatario. In questo caso la richiesta di subentro viene presentata dal concessionario e deve essere controfirmata dal subentrante.
Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo dell’atto, indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione almeno 60 giorni prima della scadenza annuale e nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Alla scadenza della concessione, qualora sia stato versato un deposito cauzionale, lo svincolo della stesso è autorizzato su richiesta dell’interessato mediante la compilazione dell'apposito modulo.
Prima di procedere con la richiesta di rilascio, modifica, cessazione, rinnovo o subentro della concessione, è necessario versare le spese di istruttoria. Per le richieste di rilascio, modifica e rinnovo della concessione sono altresì dovute le spese per la marca da bollo e i diritti di segreteria da apporre sulla concessione. Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino pagoPA da richiedere all'indirizzo Pec (posta elettronica certificata) dell'ufficio responsabile, indicando chiaramente la ragione sociale del soggetto richiedente, il provvedimento, la partita Iva e l'indirizzo.
Solo successivamente andranno presentati il modulo e la documentazione tecnica richiesta:
Per presentare richiesta è necessario compilare e firmare il modulo, che varia in base alla tipologia di richiesta di occupazione/ concessione, e allegare la documentazione tecnica indicata nel modulo stesso.
Qualora l'occupazione di suolo pubblico venga effettuata con dehors, dopo aver ottenuto la concessione e prima dell'installazione, dovrà essere presentata al Comune di Trento una comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera m), della L.P. 15/2015, da inviare al Servizio Edilizia privata utilizzando il modulo Comunicazione opere libere come da informazioni disponibili nell'apposita scheda servizio sul sito.
L'omissione della comunicazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al Comune pari ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 78, comma 4, della L.P. 15/2015, se comunque l'intervento risulta realizzato nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla legge e dalle sue disposizioni attuative.
Tale comunicazione non è richiesta in sede di rinnovo del provvedimento.
In caso di esito favorevole dell'istruttoria e ai fini del rilascio della concessione è successivamente richiesto, mediante l'invio da parte dell'ufficio di un avviso pagoPA, il pagamento di quanto segue: