Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento nei confronti di iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, celebrativo ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
- le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto comunale;
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell’autofinanziamento della manifestazione;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ai fini di propaganda o finanziamento;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative di “dubbia moralità”.
Fanno eccezione le iniziative organizzate con finalità di beneficenza e solidarietà o che, pur avendo scopo di lucro, perseguono gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, promuovendone l'immagine e il prestigio. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dall'articolo 2 dello Statuto comunale.