La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile da almeno un anno.
La cancellazione dall’anagrafe avviene per:
- irreperibilità al censimento: quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione;
- irreperibilità accertata: quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile al suo indirizzo da almeno un anno e non si conosca la sua attuale dimora;
- mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale: per i cittadini extracomunitari in caso di mancato rinnovo della dichiarazione abituale e trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- emigrazione all'estero: quando cittadini stranieri appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea risultano irreperibili a causa di emigrazione all'estero.
L’avvio di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità avviene:
- d’ufficio, sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’ufficio Anagrafe;
- su istanza di parte, a seguito di segnalazione da parte di un cittadino;
- su segnalazioni trasmesse dalle autorità di polizia o pervenute da altri uffici o enti.