A chi è rivolto
Il ricorso può essere presentato esclusivamente dal trasgressore, dal proprietario del veicolo o da altri soggetti ai quali la violazione sia stata notificata.
Come fare ricorso ad un verbale di contestazione per violazione di norme del Codice della strada
Il ricorso può essere presentato esclusivamente dal trasgressore, dal proprietario del veicolo o da altri soggetti ai quali la violazione sia stata notificata.
Al ricevimento di una contravvenzione per violazione delle norme del Codice della strada, l'interessato può scegliere se effettuare il pagamento indicato a verbale oppure presentare ricorso.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata o notificata una violazione del Codice della strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il ricorso può essere presentato al Commissario del Governo della Provincia di Trento, al Corpo di polizia locale di Trento o al Giudice di pace di Trento.
La scelta di una tipologia di ricorso esclude la possibilità di presentare contemporaneamente anche l’altra.
Il ricorso può essere presentato al:
1. Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento, consegnando l'apposito modulo:
2. Corpo di polizia locale, che provvederà ad inoltrarlo al Commissario del Governo:
3. Giudice di pace, presso il suo ufficio:
Il ricorso deve essere redatto in carta semplice e vanno indicate le generalità del ricorrente, le motivazioni del ricorso e numero e data del verbale che si vuole impugnare. Nel caso di ricorso presentato al Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento, compila il modulo riportato in questa pagina.
Al ricorso è opportuno, ma non obbligatorio, allegare il verbale per cui si chiede il riesame.
Tutti gli ulteriori allegati inseriti allo scopo di dimostrare le proprie ragioni sono facoltativi e vanno segnalati nel ricorso con apposito elenco.
Se il ricorso è stato presentato al Commissariato del Governo e viene accolto, viene emessa un'ordinanza di archiviazione che annulla sia la "multa" sia le eventuali sanzioni accessorie (es. sequestro del veicolo e/o sospensione della patente di guida).
Se invece il ricorso viene respinto, viene emessa un'ordinanza di pagamento per un importo doppio rispetto a quello indicato sul verbale, più le spese di procedimento.
Contro l'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Commissariato del Governo è possibile ricorrere al Giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica, se il ricorrente risiede in Italia, o entro 60 giorni se risiede all'estero.
Se il ricorso presentato al Giudice di pace è accolto, viene emessa sentenza di accoglimento; se il ricorso viene rigettato, il Giudice di pace impone il pagamento di una somma che non può essere inferiore all'importo sul verbale.
Se il ricorso viene presentato al Commissario del Governo: nessun costo.
Se il ricorso viene presentato al Giudice di Pace: è necessario il pagamento di un contributo unificato dal valore minimo di € 43,00.