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Le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione, dei Comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari, sono soggette ad accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 94 e 95 della legge provinciale 15/2015.
Per le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione o di altre regioni e dei relativi enti territoriali, della Provincia (comprese i suoi enti strumentali e i suoi affidatari o concessionari di lavori o servizi) l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alla Provincia.
L'accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Per le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi, l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alle comunità o ai comuni, in base ai loro rispettivi ordinamenti.
Ai sensi dell'art. 97 della Legge provinciale 15/2015 se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal Pup (Piano urbanistico provinciale) la deroga alle relative previsioni può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 94 e 95, sentito il consiglio comunale.
Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dal Consiglio comunale. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona è altresì necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l'autorizzazione.