Corpo
Nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato, possono essere disposti dall'autorità sanitaria del Comune accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori (Aso e Tso), secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, dalle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Si tratta di procedimento d’ufficio attivato su richiesta dei servizi sanitari.
La documentazione medica (proposta e convalida) deve essere recapitata entro 48 ore alla Polizia locale, che predispone la documentazione amministrativa necessaria, che dovrà essere siglata dal sindaco, e provvede alla notifica dell'atto e all'accompagnamento del paziente presso la struttura sanitaria indicata per il ricovero.
Tempi e scadenze
Il sindaco emana un'ordinanza entro 48 ore dalla convalida della proposta medica, che viene notificata entro 48 ore al Giudice tutelare che provvederà, entro le successive 48 ore, a convalidare o non convalidare il provvedimento dandone poi comunicazione al sindaco.
Riferimenti normativi
- Legge 13 maggio 1978, n. 180
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 33, 34 e 35
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2874 del 10 dicembre 2010