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L'art. 39 della L.P. 27 dicembre 2012, n.27, modificando l’art. 14 della L.P. 9/2000, prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non sia più soggetta ad autorizzazione bensì a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
In primo piano
Decaduti ex lege con l'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale n. 177 di data 4 febbraio 2011 i criteri comunali per l'insediamento delle medie strutture di vendita ovvero quelle da 151 mq ad 800 mq.
Nuovi criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale
Nuova disciplina dell'attività commerciale



