Descrizione
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 107 del 24 giugno 2026, immediatamente eseguibile, ha adottato la variante al Piano regolatore generale (Prg) di tipo non sostanziale denominata “Variante normativa 2026”.
La Variante normativa 2026 si è resa necessaria al fine di:
- adeguare le Norme tecniche di attuazione del Prg alle nuove disposizioni urbanistiche vigenti in materia di distanze e sopraelevazione degli edifici al di fuori degli insediamenti storici;
- rendere coerenti e più chiare alcune norme del Prg vigente con quanto disposto dalla pianificazione provinciale sovraordinata - PUP e Legge per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 - in materia di interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole e in quelle destinate al verde pubblico, superando in tal modo il regime transitorio attualmente vigente;
- attuare il riordino di alcune norme nell’ottica della semplificazione delle disposizioni normative pianificatorie e nel rispetto del principio della non duplicazione della disciplina;
- adeguare le Norme tecniche di attuazione del Prg al dettato della Sentenza n. 1451/2026 – Reg. n. 3541 2024 del Consiglio di Stato in materia di distributori di carburante;
La Variante normativa 2026 apporta:
- modifiche agli articoli e ai commi del Prg vigente a seguito delle modifiche normative apportate alla L.P. n. 15/2015 dalla L.P. 8 luglio 2025, n. 3;
- modifiche normative finalizzate al superamento della disposizione transitoria contenuta nell’articolo 122, comma 8 bis, della L.P. n. 15/2015;
- modifiche normative finalizzate alla semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina dettato dall’art. 17 della L.P. n. 15/2015;
- modifiche normative conseguenti alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 – Reg. n. 3541 2024 pubblicata in data 23 febbraio 2026.
La variante al Prg in oggetto assume carattere esclusivamente normativo e si inquadra come una variante non sostanziale ai sensi dell’articolo 39 comma 2 lett. e) della L.P. n 15 del 4 agosto 2015 (“varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento") e della lettera a) dello stesso articolo (“varianti adottate in caso di motivata urgenza”) con riferimento alle modifiche degli articoli delle norme tecniche di attuazione del Prg vigente conseguenti alla sopracitata Sentenza del Consiglio di Stato, rispetto alla quale il Comune di Trento è tenuto a conformarsi tempestivamente.
La variante è costituita dalla seguente documentazione:
- Relazione
- Norme tecniche di attuazione - Testo raffrontato dei soli articoli oggetto di modifica
- Norme tecniche di attuazione - Testo coordinato
Deposito della variante e osservazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 3, e dell’art. 39, comma 3, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 i documenti che costituiscono la Variante normativa 2026 sono depositati presso gli uffici del Servizio Urbanistica in via del Brennero n. 312 a Trento, per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 30 giugno 2026 e fino al 30 luglio 2026 compreso.
I documenti che costituiscono la variante sono consultabili e scaricabili nella sezione Documenti.
È inoltre sempre possibile consultare tali elaborati presso gli uffici comunali, previo appuntamento da fissare telefonando alla segreteria del servizio Urbanistica al numero 0461 884640.
Per tutta la durata del deposito chiunque ha la facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse. Le informazioni e il modulo online per presentare osservazioni sono presenti nella sezione Servizi collegati.
Si fa presente che, ai fini della data di scadenza della presentazione delle osservazioni, fa fede la data di presentazione al Comune di Trento, la data del timbro postale, la data di recapito all'indirizzo P.E.C del Servizio Urbanistica: servizio.urbanistica@pec.comune.trento.it o la data di invio dell’osservazione tramite il modulo online accessibile dalla sezione Servizi collegati.
Salvaguardia e vincoli
La deliberazione del Consiglio comunale di data 24 giugno 2026 n. 107 è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e pertanto l'adozione della “Variante normativa 2026” comporta l'avvio delle misure di salvaguardia previste dall'art. 47 della citata L.P. 4 agosto 2015 n. 15 a partire dal giorno 24 giugno 2026.