Gli studi professionali intesi come sedi presso le quali il professionista svolge abitualmente la propria attività di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili, qualora non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all’utilizzo di attrezzature sanitarie, non sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al Regolamento provinciale concernente “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche e private” approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30-48/Leg. di data 27 novembre 2000.
Vi è comunque l’obbligo di comunicare l’apertura di tali studi al Comune.
Il sopra richiamato Regolamento non fissa dei requisiti minimi per gli studi professionali nel campo sanitario. Tuttavia i locali devono avere destinazione d'uso a “studio” o “ufficio”, in relazione alla quale è richiesto il possesso di conforme certificato di abitabilità/agibilità.
Inoltre è consigliato soddisfare i seguenti requisiti:
- pavimento e pareti (fino all'altezza di 2 metri) lavabili
- lavandino con comandi non manuali (ad esempio a gomito o a pedale) nel locale dove si eseguono le prestazioni
- in caso di studi ubicati al piano rialzato o superiori, accesso delle persone con disabilità motoria garantito a mezzo di ascensore o “montascala”
- servizio igienico dedicato a disposizione anche degli utenti.