Il permesso di costruire è titolo necessario per l'esecuzione degli interventi edilizi indicati all'art. 80 della legge provinciale 15/2015.
ll permesso di costruire costituisce l'atto che consente la realizzazione delle opere ed è subordinato alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.
Fatti salvi gli interventi di edilizia libera (art. 78 legge provinciale 15/2015) e gli interventi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) (art. 85 legge provinciale 15/2015) sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:
- a) gli interventi di nuova costruzione
- a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia
- c) gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia di cui all'art. 108 e seguenti della legge provinciale 15/2015
- d) l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a Scia
- e) la realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale
- f) gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri
- g) gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio
- h) la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro modifica quando la stessa supera il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente
- i) l'allestimento di nuove strutture ricettive all'aperto.