A chi è rivolto
Professionisti e imprese
ai sensi dell'art. 86 Tulps (art. 110, comma 6 lett. a) e comma 7 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - Tulps)
Professionisti e imprese
In ogni esercizio è possibile installare apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110, commi 6 lett. a) e 7, nel rispetto dei limiti di cui al decreto direttoriale del 27 luglio 2011 che fissa il contingente numerico degli apparecchi installabili presso i pubblici esercizi.
Se gli apparecchi per il gioco lecito sono installati in esercizi che non risultano già in possesso dell’autorizzazione ex art. 86 Tulps o art. 88 Tulps, è necessario presentare una domanda per ottenere la licenza ex art. 86 del Tulps.
Se gli apparecchi per il gioco lecito vengono installati in numero pari o inferiore a 5 all'interno di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non è richiesto un ulteriore titolo di legittimazione ex art. 86. La Scia per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consente infatti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività: installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri, installazione di juke-box e installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di 5 apparecchi complessivi.
L'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) (NewSlot) è ammessa ad una distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili individuati con provvedimento consiliare n. 8 marzo 2017 n. 32 e ss.mm.ii.
È possibile verificare se un esercizio commerciale o pubblico si trova all’interno di un luogo sensibile ed è quindi soggetto a rimozione degli apparecchi consultando la Cartografia generale – sezione Commercio e pubblicità.
La domanda può essere presentata via posta elettronica certificata (Pec) compilando l'apposito modulo.
Documentazione da presentare:
È possibile effettuare il pagamento solo tramite pagoPA.