L’inizio dei lavori, oggetto di un permesso di costruire rilasciato dal Comune, deve avvenire entro 2 anni dal rilascio del permesso di costruire o data di formazione del titolo per silenzio assenso. Entro tale termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, quali ad esempio l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni dell'edificio.
Il Comune può prorogare il termine previsto per l'inizio dei lavori solo per eventi e fatti sopravvenuti di carattere straordinario.
Se i lavori non sono iniziati entro il termine previsto, il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio salvo quanto previsto dall'art. 85, lett. i) della legge provinciale 15/2015, relativamente alla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.