L'art. 78, comma 3, della legge provinciale 15/2015 individua le tipologie di interventi liberi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo ma solo di una preventiva comunicazione al Comune.
La sola omissione della comunicazione al comune comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla legge.
Tali interventi, ancorché liberi, devono comunque essere eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.
In caso di violazione di tali norme gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio.
Per gli interventi liberi non deve essere depositata né la comunicazione di inizio dei lavori né la comunicazione di fine dei lavori.