Tutti gli interventi non espressamente compresi tra quelli liberi (articolo 78 legge provinciale 15/2015), tra quelli assoggettati a permesso di costruire (articolo 80 legge provinciale 15/2015) e tra quelli assoggettati a presentazione di Segnalazione certificata di inizio lavori (Scia) (articolo 85 legge provinciale 15/2015) sono soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
La Cila è asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati, che sono conformi a ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e sono realizzati nel rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza idrogeologica, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e beni culturali, di altezze e distanze.
La Cila è corredata dalla documentazione tecnica, da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste.
La mancata presentazione della Cila per la realizzazione di interventi previsti comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.