Gli operatori economici che gestiscono le inserzioni a pagamento sui giornali cartacei e online, possono avanzare richiesta di accordo utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio. Ogni operatore economico deve soddisfare i requisiti necessari, richiesti al paragrafo 3 del documento "Avviso agli operatori economici".
L'accordo ha durata quinquennale ed è rinnovabile; l'operatore economico può recedere dal contratto previo avviso scritto di 30 giorni.
L'operatore economico determina le tariffe da praticare all'utenza, in relazione alla singola tipologia di necrologia prevista per una testata. E' facoltà dell'operatore economico variare le tariffe durante il periodo di vigenza contrattuale, dandone all'Amministrazione comunicazione scritta. L'Amministrazione resta estranea alla determinazione di tali tariffe.
L'operatore economico riconosce un compenso all'Amministrazione per l'attività di raccolta e controllo delle necrologie.
L'Amministrazione esamina le richieste di accordo ricevute, chiede integrazioni e chiarimenti in ordine alle stesse e se la documentazione è completa, sottopone all'operatore economico il contratto per il servizio di raccolta di necrologie.
Il contratto, stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, va sottoscritto dall'operatore economico.
L'ufficio raccoglie dai familiari i testi delle necrologie da pubblicare sui giornali, li invia alle testate, con cui l'Amministrazione ha degli accordi, e si accerta della corretta pubblicazione.