In base al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è possibile esercitare l’attività di raccolta e di trattamento dei veicoli a motore, rimorchi e simili nelle aree a ciò destinate e con l’autorizzazione comunale ai sensi dell’art.64 del TULP (Testo Unico delle leggi provinciali).
L’autorizzazione è ricompresa nell’AUT (autorizzazione unica territoriale) di competenza provinciale, fatti salvi i casi di Enti Pubblici che non esercitano attività di impresa (art. 3 comma 1bis del D.P.P. 2-77/leg.).
L’AUT è il provvedimento unico previsto dall’art. 21 della L.P. 19/2013 e dal D.P.P. 2-77/leg., che comprende e sostituisce le autorizzazioni in materia di tutela ambientale dagli inquinamenti individuate dal D.P.R. 59/2013 (scarichi, rifiuti ed emissioni in atmosfera) oltre ad una serie definita di altre autorizzazioni in materia ambientale, di tutela del paesaggio e di governo del territorio previste dalla normativa provinciale.