Per modificare strutture sanitarie e/o socio sanitarie private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, già autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, è necessario richiedere una specifica autorizzazione.
Con il termine "modifica" si intende:
- adattamento per esecuzione di modifiche strutturali o tecnologiche, incidenti sulle funzioni originariamente autorizzate
- ampliamento per l’attivazione di funzioni operative e/o sanitarie aggiuntive
- trasformazione per la modifica di funzioni già autorizzate o per cambio d'uso dei locali destinati a nuove funzioni sanitarie
- trasferimento ad altra sede di attività già autorizzate.
Non sono comunque soggette ad autorizzazione le modificazioni consistenti in semplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre che tali interventi non modifichino né le funzioni operative né le rispettive funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie il cui esercizio è autorizzato.
Con riferimento alle funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, non costituisce modificazione soggetta ad autorizzazione lo spostamento delle attività riferite ad una funzione sanitaria e/o socio-sanitaria in altra sede sita, tuttavia, all’interno dei complessivi spazi individuati e destinati per la funzione operativa di riferimento.
Viceversa, in via generale, se la variazione delle dimensioni di una attività rispetto a quella esistente al momento dell’autorizzazione dovesse richiedere un adeguamento dei requisiti strutturali, organizzativi (come ad esempio una maggiore intensità quanti-qualitativa del personale di assistenza) o tecnologici, tale modificazione è soggetta ad autorizzazione.