Quando non vi sono le condizioni tipiche per un deposito temporaneo, indicate dall’art. 183, comma 1, lett. bb), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il Comune rilascia l’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti nel luogo di produzione.
Ai sensi dell’art.64 del T.U.L.P. spetta al Comune autorizzare gli stoccaggi di rifiuti nel luogo di produzione, purchè siano accessorie o strumentali ad altre attività produttive o di servizi esercitate in via principale e localizzate nella predetta area.
L’autorizzazione è ricompresa nell’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) di competenza provinciale, fatti salvi i casi di Enti Pubblici che non esercitano attività di impresa (art. 3 comma 1bis del D.P.P. 2-77/leg.).
L’AUT è il provvedimento unico previsto dall’art. 21 della L.P. 19/2013 e dal D.P.P. 2-77/leg., che comprende e sostituisce le autorizzazioni in materia di tutela ambientale dagli inquinamenti individuate dal D.P.R. 59/2013 (scarichi, rifiuti ed emissioni in atmosfera) oltre ad una serie definita di altre autorizzazioni in materia ambientale, di tutela del paesaggio e di governo del territorio previste dalla normativa provinciale.