Assolvimento obbligo d'istruzione

Gli studenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione
Data di pubblicazione:

27/05/2025

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Corpo

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Il sindaco, in quanto rappresentante dell'ente, è tenuto a vigilare sull'adempimento di tale obbligo nei confronti della popolazione in età scolastica residente nel Comune.

Il mancato adempimento dell'obbligo d'istruzione si verifica nel caso di assenze per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi, o della mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. Il procedimento comporta la notifica dell'atto di ammonizione e le successive conseguenze previste dalla normativa vigente.

Casistiche

In caso di mancata frequenza, il procedimento si attiva a seguito di una segnalazione da parte del dirigente scolastico.

In caso di mancata iscrizione, il procedimento si attiva a seguito di una segnalazione da parte del dirigente scolastico e/o a seguito di controlli interni da parte dell'ufficio comunale responsabile.

Se l'obbligo d'istruzione non viene assolto, viene notificato ai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale l'atto di ammonizione 90 giorni dalla data di segnalazione.

Riferimenti normativi
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