A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini e imprese di onoranze funebri delegate
La dispersione è l'operazione di spargimento delle ceneri, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio.
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini e imprese di onoranze funebri delegate
La dispersione delle ceneri in Trentino Alto Adige è disciplinata dalla legge provinciale 20/06/2008 n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale", nel quale all'art. 5 è stabilito quanto segue: "La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione."
Lo scritto deve essere datato, firmato e deve indicare persona incaricata a disperdere le proprie ceneri e luogo. Per richiedere la dispersione del proprio caro è necessario che quest'ultimo abbia lasciato in vita le proprie volontà; senza di esse non è possibile avere l'autorizzazione alla dispersione nel territorio provinciale.
Se la dispersione è richiesta in un comune diverso da quello di Trento, quest'ultimo rilascia l'autorizzazione al trasporto fino al comune interessato; sarà il comune di destinazione a rilasciare l'autorizzazione alla dispersione nel territorio di propria competenza.
La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto o da persona da loro delegata.
La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del d.lgs 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo codice della strada.)
La dispersione è possibile in natura o nel Giardino delle Rimembranze nel civico cimiteri.
Sulla base dell'interpretazione autentica dell'art. 14bis della L.P. 20 giugno 2008, nr. 7, contenuta nella lettera P.A.T. - Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie in data 23 settembre 2010, prot. nr. 514324/10/0270991, riguardante la dispersione delle ceneri facciamo presente che essa è possibile solamente nei seguenti casi:
L'istanza di dispersione può essere richiesta durante l'organizzazione del funerale oppure inviata via mail per le imprese di onoranze funebri. In seguito si dovrà inviare all'ufficio lo scritto in originale o testamento biologico in copia del defunto.
All’atto della consegna dell’urna alla persona incaricata della dispersione delle ceneri viene rilasciato un verbale in duplice copia con l’obbligo di restituirlo debitamente completato, a dispersione avvenuta e comunque entro una settimana dalla consegna.
Le modalità di pagamento sono le seguenti: pagamento tramite avviso "PagoPA", carta di credito/debito o assegno.