L'articolo 45, comma 4, della L.p. 4 agosto 2015, n. 15 prevede che i proprietari o aventi titolo su un'area destinata all'insediamento possano richiederne la trasformazione in area inedificabile. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, il Comune provvedere ad avviare una procedura di variante al Prg (piano regolatore generale) con procedura semplificata per dare attuazione alla modifica.
Qualora la richiesta di inedificabilità venga accolta, non potrà essere ripristinata l'edificabilità dell'area per un periodo minimo di dieci anni, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Decorso tale termine, la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure di variante ordinarie.